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Atti generali
RIFERIMENTI NORMATIVI SU ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA':
Legge n. 107/2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
Decreto trasparenza D.Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione
D.Lgs. 82/2005 – Codice amministrazione digitale CAD
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici
D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
Legge 104/1992 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili
D.Lgs. 81/2008 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Legge 95/2012 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
Legge 150/2009 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
Legge 133/2008 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
Legge 53/2003 – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
D.I. 129/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
D.P.R. 275/99 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
Legge 59/1997 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
D.Lgs. 297/1994 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Legge 241/90 e succ. – Nuove norme in materia di procedimento amm.vo e di diritto di accesso ai documenti amm.vi
D.Lgs. 184/2006 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI – DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO GESTIONALE:
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)
Piano annuale attività personale Ata 2023-24
Regolamento per attività negoziale
Protocollo intesa servizi minimi in caso di sciopero
Manuale di gestione documentale
Massimario di conservazione e scarto
Vademecum Garante: Privacy a scuola
STATUTI E LEGGI REGIONALI:
L.R. 28/2007 – Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa
CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI CONDOTTA:
D.Lgs. 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
D.P.R. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
D.P.R. 81/2023 – Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
Anno 2016 – Pubblicazione dati art.1 c.32 L.190/2012 e art.37 c.1 D.Lgs. 33/2013
Accesso civico
Registro degli accessi:
Il diritto di Accesso civico
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
- Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
- Accesso civico semplice
disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016. - Accesso civico generalizzato
disciplinato dall’art. 5, comma 2, deldecreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza (dirigente scolastico) tramite:
- posta ordinaria all’indirizzo: Liceo Scientifico Statale “G. Ancina”, P.zza Don Mario Picco, 6 – 12045 Fossano (CN)
- PEO all’indirizzo e-mail: info@liceoancina.edu.it
- PEC all’indirizzo: cnps010003@pec.istruzione.it
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico semplice
L’oggetto dell’accesso civico nel MIUR
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza delle istituzioni scolastiche qualora le stesse ne abbiano omesso la pubblicazione, se prevista da specifiche norme.
Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette agli assistenti amministrativi/DSGA che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In base alle modifiche introdotte da D.lgs. 97/2016 non è prevista la presentazione di eventuale riesame della richiesta al titolare del potere
sostitutivo.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente scolastico.
FOIA (Freedom of Information Act)
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di
interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento:
La richiesta può essere inviata tramite:
- posta ordinaria all’indirizzo: Liceo Scientifico Statale “G. Ancina”, P.zza Don Mario Picco, 6 – 12045 Fossano (CN)
- PEO all’indirizzo e-mail: info@liceoancina.edu.it
- PEC all’indirizzo: cnps010003@pec.istruzione.it
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico generalizzato
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato nel MIUR
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo di pertinenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (direttore dell’USR Piemonte) che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
I Responsabili dell’accesso di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 è il dirigente scolastico.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato nel direttore dell’USR Piemonte – Torino (accessogeneralizzato.piemonte1@istruzione.it) e il Titolare del potere sostitutivo il Dirigente dell’ambito territoriale di Cuneo dott. Surantiti Stefano (accessogeneralizzato.cn@istruzione.it)
Provvedimento di erogazione dell’acconto del bonus di valorizzazione del personale docente a.s. 2015/16
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